Art. 708 – Codice penale – Possesso ingiustificato di valori
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno [713].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5522/1997
Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all'asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.).
Cass. civ. n. 9337/1994
Con la disposizione di cui all'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) il legislatore ha voluto prevenire future aggressioni patrimoniali in quanto, sospettandosi logicamente la provenienza delittuosa delle cose detenute senza giustificazione da una persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, e non potendosi, per mancanza di prova, procedere per il reato da cui le cose provengono, ha ritenuto opportuno, al fine di prevenire nuove manifestazioni della inclinazione delittuosa del soggetto, di incriminare il fatto, sotto uno specifico titolo contravvenzionale, in base al solo sospetto desunto da elementi soggettivi ed oggettivi; uno di questi elementi, considerato vera e propria condizione di punibilità, è la mancata giustificazione, da parte dell'imputato, della provenienza di ciò che egli possiede, e proprio per la peculiarità dell'incriminazione, che deroga ai principi generali del diritto penale, tale elemento deve essere attentamente vagliato e, del caso, verificato, dal giudice che procede. (Nella specie la Corte, annullando la sentenza di condanna, ha ritenuto che, essendo stati rinvenuti all'imputato assegni di conto corrente, in ordine ai quali è facile compiere indagini volte ad accertare la liceità o meno della loro provenienza, non poteva ritenersi poco plausibile la giustificazione fornita dall'interessato senza che a dette indagini si fosse proceduto).
Cass. civ. n. 1872/1993
Perché il possesso di valori possa ritenersi giustificato e non ricorra, quindi, la contravvenzione di cui all'art. 708 c.p. non occorre che l'imputato fornisca la piena prova della liceità del possesso delle cose di sospetta provenienza, ma si richiede comunque una spiegazione, proveniente dallo stesso incolpato, sufficientemente convincente in quanto congrua e circostanziata. La valutazione di tale giustificazione nonché delle condizioni economiche del reo rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità purché assistito da adeguata motivazione.
Cass. civ. n. 6331/1990
In tema di sequestro probatorio, il denaro può configurarsi come corpo di reato, in relazione alla contravvenzione di possesso ingiustificato di valori, prevista dall'art. 708 c.p., anche nel caso in cui l'imputato ne sia stato colto in possesso unitamente ad oggetti non confacenti al suo stato e si assuma che esso sia stato acquisito mediante la vendita di altri oggetti anch'essi non confacenti al suo stato.
Cass. civ. n. 11236/1989
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 708 c.p., non è necessario che l'agente sia colto in flagranza e che sia presente alla perquisizione, durante la quale sia accertata l'esistenza di denaro o valori non confacenti al suo stato, di provenienza non giustificata, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, anche nella propria abitazione.
Cass. civ. n. 1591/1987
Nel reato di possesso ingiustificato di denaro e oggetti di valore possono concorrere anche le persone incensurate quando conoscono o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo, idonee a realizzare il presupposto del reato in argomento.