Art. 715 – Codice penale – Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente
[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 26647/2024
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).
Cass. civ. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14088/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando.
Cass. civ. n. 22688/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 477/2023
In tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'onere di invio degli atti nel termine di quaranta giorni dall'eseguito arresto, a pena di caducazione della misura cautelare provvisoriamente applicata, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l'attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall'autorità straniera. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa convenzionale non esclude il ricorso, accanto alle "usuali forme di trasmissione" previste dalla Convenzione europea cit. e dai suoi protocolli, ad "altre forme" convenute fra le parti, quale, nella specie, l'invio telematico).