Art. 718 – Codice penale – Esercizio di giochi d’azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie , tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta [719].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 32835/2013

L'organizzazione di tornei di poker nella variante del "Texas Hold'Em", con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d'azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l'abilità del giocatore sull'alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.

Cass. civ. n. 7972/2013

Lo "chemin de fer" configura gli estremi del gioco d'azzardo, essendo fondato esclusivamente sull'alea, senza che sia determinante l'abilità del giocatore.

Cass. civ. n. 21639/2010

L'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 c.p., relativa ad un distributore automatico di "chewing-gum" modello DAC-Engeneering, ritenuto apparecchio elettronico di genere proibito perché assimilabile a "videopoker" in assenza dei dovuti accertamenti).

Cass. civ. n. 11877/2010

Configura il reato di esercizio di giuoco d'azzardo l'installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico che, collegandosi in rete a sito internet dedicato, consenta di scegliere tra le diverse applicazioni possibili quella denominata "videopoker", caratterizzata dall'alea e dal fine di lucro, consistente nell'accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e trasferibili su "smart card" nel conto punti dell'avventore. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchio del tipo "totem internet" denominato "NetShop").

Cass. civ. n. 9988/2008

In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. (Fattispecie relativa a videogiochi riproducenti il gioco del poker cosiddetti videopoker).

Cass. civ. n. 42374/2007

Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d'azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all'organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall'organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d'azzardo.

Cass. civ. n. 15301/2007

Il titolare dell'esercizio pubblico nel quale siano installati apparecchi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo risponde dei reati di cui agli artt. 718 c.p. e 110 del R.D. n. 773 del 1931 anche se gli apparecchi sono stati ricevuti in noleggio da terzi, atteso che su questi grava l'onere di accertare la rispondenza degli apparecchi alle disposizioni di legge.

Cass. civ. n. 15046/2007

La installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico per il gioco del poker configura il reato di esercizio di gioco d'azzardo in presenza delle condizioni legislativamente previste dall'art. 110 del TULPS, atteso che in tale ipotesi l'elemento del lucro non è lasciato all'apprezzamento del giudice, ma è definito tipicamente dal legislatore attraverso la disciplina del citato art. 110.

Cass. civ. n. 24059/2006

In tema di esercizio del gioco d'azzardo, l'apparecchio elettronico riproducente il gioco del poker va considerato d'azzardo, e come tale vietato ai sensi dell'art. 110, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, in quanto connotato da aleatorietà assoluta, a condizione che consenta la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita.

Cass. civ. n. 2752/2006

Integra la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. la condotta di noleggio o installazione di apparecchi per il giuoco di videopoker, quando risulti il carattere assolutamente aleatorio del giuoco e la finalità di lucro, posto che oggetto del negozio giuridico di cessione di tali apparecchi ai gestori di bar, circoli o altri locali possono essere solo apparecchi di intrattenimento leciti che posseggano tutti i requisiti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.

Cass. civ. n. 20400/2005

L'installazione e la messa a disposizione del pubblico di apparecchi da giuoco del tipo videopoker, mentre dà luogo di per sè alla configurabilità del reato di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, non comporta anche quella del diverso reato di tenuta di giuoco d'azzardo, previsto dall'art. 718 c.p., richiedendo quest'ultima la sussistenza di un fine di lucro riconoscibile solo quando l'importo della possibile vincita, a prescindere dalle condizioni economiche del giocatore, superi il limite fissato dal comma 6 del citato art. 110 Tulps.

Cass. civ. n. 26386/2004

In tema di esercizio di giochi d'azzardo, il titolare dell'esercizio pubblico, nel quale siano installati videogiochi che abbiano fini di lucro e che contemplino un esito aleatorio per il giocatore, non può addurre a fondamento di una pretesa mancanza dell'elemento psicologico del reato l'esistenza di una, illegittima, autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S. giacché chiunque svolga professionalmente una determinata attività (nella specie: gestore di un bar) non può sostenere a propria discolpa di non conoscere le norme penali che regolano quell'attività, soprattutto quando la disciplina in questione è vigente da tempo e ben nota alla generalità dei consociati.

Cass. civ. n. 19074/2004

Rientrano nella categoria dei videogiochi vietati non solo ai sensi dell'art. 110, comma sesto, T.U.L.P.S., ma anche dell'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker, in cui l'elemento aleatorio è preponderante e la prova di abilità è solo fittizia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2, comma terzo, c.p., ritenendo che, anche alla luce della recente normativa introdotta con l'art. 22 della Legge 289/2002, tali tipi di apparecchi rientrano nella categoria dei videogiochi vietati).

Cass. civ. n. 5331/2004

Ai fini della configurabilità del reato di giuoco d'azzardo, di cui all'art. 718 c.p., non è necessaria la effettiva acquisizione di denaro o altra utilità, essendo sufficiente che vi sia da parte del giocatore la finalità di conseguire il lucro, successivo ed eventuale.

Cass. civ. n. 42519/2002

Il giuoco d'azzardo, punito dall'art. 718 c.p., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.

Cass. civ. n. 8842/2001

In caso di richiesta di definizione ex art. 444 c.p.p. del procedimento per il reato di tenuta o agevolazione del gioco d'azzardo mediante videopoker è ammissibile la costituzione di parte civile di un giocatore poiché non può escludersi in astratto la sussistenza di un danno eziologicamente collegato con la commissione del reato, e non essendo necessario, ai fini della detta costituzione, provare l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità.

Cass. civ. n. 6519/2001

In materia di gioco d'azzardo la nuova disciplina di cui alla legge n. 388 del 2000 ha lasciato immutata la distinzione tra giochi di azzardo e di trattenimento basata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa della vincita costituisce soltanto un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento e di abilità e non riguarda gli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo.

Cass. civ. n. 1951/1998

L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, sia che si svolga in forma organizzata, mediante stabile predisposizione di uomini e mezzi, sia che abbia luogo senza organizzazione, integra gli estremi delle contravvenzioni di cui agli artt. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S.

Cass. civ. n. 769/1997

La slot-machine rientra tra i giochi d'azzardo, perché in essi l'alea è assoluta, essendo le combinazioni rimesse totalmente al caso e, cioè, al codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore. È, quindi, da escludere che possa essere annoverato tra i giochi d'intrattenimento o d'abilità, perché è preponderante l'elemento aleatorio suddetto.

Cass. civ. n. 16/1995

Elemento costitutivo della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 114 R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in legge 5 giugno 1939, n. 973 (ora depenalizzata per effetto dell'art. 1, lett. b, legge 28 dicembre 1993, n. 561), relativa al trattamento sanzionatorio delle operazioni di lotteria, deve considerarsi, nonostante il silenzio della legge, la pubblicità della condotta vietata, come si ricava dal principio generale secondo cui tutti i reati che abbiano finalità di tutela in materia di polizia dei costumi prevedono l'estremo della pubblicità o, comunque, della possibilità di ampia, indiscriminata e generica partecipazione, nonché dalla considerazione che l'art. 114 suddetto richiama i precedenti artt. 39 e 40, dai quali pure si evince la necessità della pubblicità del fatto ai fini della sua punibilità.

Cass. civ. n. 203/1992

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, che può consistere nella ripetizione di una partita per più di tre volte.

Cass. civ. n. 14/1991

Il giuoco delle tre carte (come quelli similari delle tre tavolette, delle tre piastrelle e dei tre campanelli) non costituisce giuoco d'azzardo perché è soprattutto un giuoco d'abilità e l'incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.

Cass. civ. n. 1722/1987

Ai fini del reato di partecipazione a gioco d'azzardo, non è necessario, per la sussistenza della flagranza, che il giocatore sia sorpreso con le carte in mano, ma è sufficiente che egli sia colto nel locale in presenza di strumenti e tracce evidenti del gioco in atto.

Cass. civ. n. 227/1987

In tema di esercizio di giochi d'azzardo, «tiene un giuoco» colui che organizza, dirige, amministra o comunque pone tutto ciò che è necessario a disposizione di possibili giocatori. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente la installazione di un apparecchio automatico per l'uso da parte di eventuali partecipanti).

Cass. civ. n. 9001/1986

In tema di esercizio di gioco d'azzardo praticato mediante apparecchio o congegno vietato, la prova dell'uso non deve essere necessariamente desunta dalla sorpresa di una o più persone in flagranza di partecipazione al gioco stesso, potendo essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale, come dalla semplice tenuta, accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso stesso da parte di un numero indeterminato di persone.

Cass. civ. n. 5377/1986

La scommessa sulle corse dei cavalli non è prevista dalla legge come giuoco d'azzardo né può ritenersi tale in concreto perché difetta la piena aleatorietà in quanto ben può il giocatore contare sulla sua abilità e prevedere, sulla base delle sue conoscenze, quale sarà il cavallo vincente.

Cass. civ. n. 1886/1986

L'aleatorietà dei giuochi vietati dall'art. 718 c.p. deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura del singolo giuoco e delle sue regole, considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella concreta applicazione. Pertanto, un giuoco, astrattamente non di azzardo, deve essere considerato d'azzardo quando, anche per il solo fatto dell'abilità di chi tiene il giuoco, l'abilità dell'altro concorrente ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna e al caso, per determinare la vincita.

Cass. civ. n. 1583/1985

Ai fini dell'esistenza delle contravvenzioni ex artt. 718 e 719 c.p., ossia dell'agevolazione del giuoco d'azzardo in pubblico locale, è sufficiente per il tenutario dell'esercizio una mera condotta di natura omissiva, e ciò si verifica quando l'agente, titolare, o chi per lui, del pubblico esercizio, che aveva l'obbligo giuridico di impedire che ivi si iniziasse o si praticasse un giuoco d'azzardo, abbia in concreto omesso di esercitare la dovuta sorveglianza. Ai fini suddetti, infatti, non si richiede l'effettiva partecipazione di estranei al giuoco né la sorpresa in flagranza di costoro, essendo sufficiente che il tutto sia stato predisposto o consentito per giuocare d'azzardo.

Cass. civ. n. 6385/1980

L'abilità di uno dei partecipanti al giuoco non esclude il carattere di gioco d'azzardo quando la vincita o la perdita dei compartecipanti dipende in modo rilevante dalla sorte ossia, nel caso in esame, dalla capacità di individuare la carta vincente non in conseguenza di una particolare abilità intellettuale o fisica ma da mere sensazioni, tanto più fallaci e fortunose quanto più è rilevante l'abilità del tenutario del gioco.

Cass. civ. n. 4896/1975

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di esercizio del giuoco d'azzardo, non è necessaria la sorpresa in flagranza dei giocatori o l'effettiva partecipazione di terzi al gioco, ma è sufficiente che l'imputato abbia predisposto tutto ciò che occorre per l'esercizio del giuoco. (Nella specie, trattavasi del giuoco delle tre tavolette).

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