Art. 719 – Codice penale – Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco [721];
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto [723].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17670/2024
In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 45697/2023
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Cass. pen. n. 217/1986
Il reato di tenuta di giuoco d'azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi), non occorrendo né l'effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti, né la sorpresa in flagranza.
Cass. pen. n. 1983/1985
Il tenere un giuoco d'azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione del giuoco, il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori.
Cass. pen. n. 2308/1969
L'art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall'art. 718 c.p., rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall'art. 69 c.p.