Art. 723 – Codice penale – Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [721] o da bigliardo , tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità , è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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