Art. 727 – Codice penale – Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2852/2014
Integra il reato previsto dall'art. 727 cod. pen. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione).
Cass. civ. n. 18892/2011
Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di ricercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa).
Cass. civ. n. 44287/2007
Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. civ. n. 34095/2006
L'ANPA — associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali — è legittimata a ricevere l'avviso ex art. 408, comma secondo, c.p.p., poiché va considerata persona offesa dai delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p., indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall'art. 19 quater L. 20 luglio 2004 n. 189.
Cass. civ. n. 6415/2006
Il reato di cui all'art. 727 c.p., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti).
Cass. civ. n. 2774/2006
In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata L. 189 del 2004.
Cass. civ. n. 32837/2005
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa.
Cass. civ. n. 41777/2004
Integra il reato di maltrattamento di animali la condotta di colui il quale detiene per la vendita uccelli appartenenti alla fauna selvatica — gufi reali — mantenendoli in stato di sostanziale denutrizione e in un ambiente angusto tale da provocare la recisione traumatica della parte esterna delle ali.
Cass. civ. n. 37878/2004
L'utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile — neppure a livello putativo — l'esimente di cui all'art. 51 c.p. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi).
Cass. civ. n. 28700/2004
Secondo la disposizione di cui all'art. 727 c.p., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessità, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, è stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni).
Cass. civ. n. 24330/2004
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo prelevi dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza.
Cass. civ. n. 14426/2004
Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento.
Cass. civ. n. 43230/2002
Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.
Cass. civ. n. 34396/2001
Non integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.
Cass. civ. n. 9905/1999
In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'«incrudelimento» può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali «in condizioni incompatibile con la loro natura», pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).
Cass. civ. n. 9668/1999
In tema di maltrattamento di animali, l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità.
Cass. civ. n. 8512/1999
L'utilizzo di buoi per una corsa di carri trainati dagli stessi, e stimolati con pungoli ed aste vietati, integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 c.p. (La Corte ha in tale ipotesi ravvisato l'elemento soggettivo nei fini esclusivamente ludici del fatto).
Cass. civ. n. 1215/1999
In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza alcun riparo).
Cass. civ. n. 12910/1998
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p., nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993, n. 473, che tutela l'animale inteso come essere vivente, la uccisione degli animali con le tagliole ed i lacci; infatti i lacci uccidono l'animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicché vengono inflitte ingiustificate sofferenze che integrano il reato in questione.
Cass. civ. n. 9556/1998
Il reato di cui all'art. 727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di sè, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura — nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane — ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
Cass. civ. n. 7150/1998
Lo stato di cattività nel quale vengono tenuti i volatili usati quali richiami vivi per la caccia non costituisce, per sè solo, una ipotesi di maltrattamento degli stessi, a norma dell'art. 727 c.p., essendo tale reato ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, non giustificata tortura o condizioni che danneggino lo stato di salute degli animali, compromettendone la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali, con l'eccezione del volo. (Nella specie la Corte ha escluso il reato in caso di lecita detenzione di uccelli in gabbie di misura rispondente alle regole della letteratura tecnica in materia).
Cass. civ. n. 1353/1998
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono fattispecie ontologicamente distinte ed autonome. La conseguenza è che gli elementi materiali essenziali ad una fattispecie non possono assumersi come necessari anche per le altre ipotesi. In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali. Peraltro l'elemento della incompatibilità naturalistica della detenzione conferisce al reato la necessaria determinatezza, così ottemperando al principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost.
Cass. civ. n. 5584/1997
Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di una sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola «incrudelire») o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria.
Cass. civ. n. 408/1995
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al nuovo testo dell'art. 727 c.p., la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento, e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extragiuridici, per il fatto che presuppone il concetto «natura dell'animale», tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto, contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo, costituito, per le specie più note, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto.
Cass. civ. n. 1208/1994
L'art. 727 c.p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica — qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili — o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste.
Cass. civ. n. 6122/1990
La Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmata a Bonn il 12 luglio 1973, ratificata anche dall'Italia, contiene dei principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali «sufficiente spazio», art. 6; l'obbligo di garantire «acque e alimentazione» durante il trasporto, art. 6, punto 4; l'obbligo di evitare «promiscuità tra animali» nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare «mezzi adeguati», art. 9; l'obbligo di impedire «deiezioni sugli animali posti ai livelli inferiori» nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39.
Cass. civ. n. 3565/1987
La norma contenuta nell'art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) non punisce l'uccisione di animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi, e quindi, in caso di morte, la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche, in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti. (Nella specie è stato ritenuto non sussistente la violazione dell'interesse protetto dalla norma, in quanto si trattava di uccisione di un cane ad opera di un altro cane sfuggito all'attenzione di chi lo custodiva, fatto tipico di responsabilità civile ex art. 2052 c.c., che prevede espressamente il danno cagionato dall'animale custodito dal proprietario o smarrito).
Cass. civ. n. 11281/1986
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la «necessità», richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito.
Cass. civ. n. 8996/1986
Nell'ipotesi di giudizio per maltrattamenti di animali, è legittima la costituzione di parte civile dell'«Unione amici del cane e del gatto», in persona del suo presidente. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela di beni che le norme penali proteggono. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere l'eventuale danno prodotto dalla lesione di detti interessi.
Cass. civ. n. 9730/1983
Ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 727, primo comma, c.p., sono necessari atti concreti di crudeltà, e cioè una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica.