Art. 727 – Codice penale – Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 537/2022
In caso di condanna per la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., la confisca degli animali può essere disposta non ex art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., non essendo essi "cose la cui detenzione costituisce reato", ma ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., ove ricorra il pericolo di reiterazione per la perdurante disponibilità degli stessi, rientrando gli animali oggetto dell'illecita condotta nella nozione di "cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato".
Cass. civ. n. 20221/2022
La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..
Cass. civ. n. 14734/2019
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727 cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile.
Cass. civ. n. 15471/2018
Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze.
Cass. civ. n. 52031/2016
In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere. (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura).
Cass. civ. n. 21932/2016
L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio").
Cass. civ. n. 17677/2016
Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensì quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. (Fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi).
Cass. civ. n. 21460/2015
Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, c.p., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 6829/2015
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la custodia di un cavallo in vano seminterrato angusto, alto meno di due metri e pieno di escrementi, tale da costringerlo a stare con la testa ed il collo continuamente abbassati e a limitarne la possibilità di movimento).
Cass. civ. n. 2852/2014
Integra il reato previsto dall'art. 727 cod. pen. il comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato in relazione alla detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli esemplari si approvvigionassero autonomamente per vie naturali, tanto da cadere in stato di forte denutrizione e disidratazione).
Cass. civ. n. 18892/2011
Integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, c.p.) non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa allo smarrimento di un cane non denunciato dal proprietario che si era disinteressato dell'animale non preoccupandosi di ricercarlo, ha escluso che il reato in esame possa essere commesso solo in forma dolosa).
Cass. civ. n. 41742/2009
Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. c.p., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla L. n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
Cass. civ. n. 44287/2007
Configurano il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 c.p., non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore. (Nella specie il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed in condizioni igieniche disastrose).
Cass. civ. n. 34095/2006
L'ANPA — associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali — è legittimata a ricevere l'avviso ex art. 408, comma secondo, c.p.p., poiché va considerata persona offesa dai delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p., indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall'art. 19 quater L. 20 luglio 2004 n. 189.
Cass. civ. n. 6415/2006
Il reato di cui all'art. 727 c.p., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti).
Cass. civ. n. 2774/2006
In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell'ambito applicativo dell'art. 727 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla L. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata L. 189 del 2004.
Cass. civ. n. 32837/2005
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa.
Cass. civ. n. 21744/2005
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura).
Cass. civ. n. 41777/2004
Integra il reato di maltrattamento di animali la condotta di colui il quale detiene per la vendita uccelli appartenenti alla fauna selvatica — gufi reali — mantenendoli in stato di sostanziale denutrizione e in un ambiente angusto tale da provocare la recisione traumatica della parte esterna delle ali.
Cass. civ. n. 37878/2004
L'utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile — neppure a livello putativo — l'esimente di cui all'art. 51 c.p. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi).
Cass. civ. n. 36059/2004
In tema di maltrattamenti di animali, seppure la ratio dell'incriminazione di cui all'art. 727 c.p. è l'esigenza di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali e di promuovere l'educazione civile, la qualifica di persona offesa dal reato compete al proprietario dell'animale che abbia subito sevizie da parte di altri, anche se non abbia assistito personalmente alla commissione del fatto, avendo egli ricevuto un danno morale per il vincolo di affetto che lo lega all'animale. (Fattispecie in cui si è ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile nel procedimento penale).
Cass. civ. n. 28700/2004
Secondo la disposizione di cui all'art. 727 c.p., applicabile anche agli animali da allevamento, la condotta di incrudelimento consiste non solo nel cagionare all'animale delle sofferenze senza alcuna necessità, ma anche nel sottoporre lo stesso ad una condizione di vita che, non risultando strettamente necessaria alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso, gli cagioni sofferenza. (Nel caso di specie, è stato ritenuto un comportamento di maltrattamento, il custodire un suino abitualmente legato ad un albero, con esigua ed innaturale libertà di movimento, trattenendolo mediante una stretta catena al collo, tale da provocargli lesioni).
Cass. civ. n. 24330/2004
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo prelevi dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza.
Cass. civ. n. 14426/2004
Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento.
Cass. civ. n. 43230/2002
Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo al reato di cui all'art. 727 c.p., ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento.
Cass. civ. n. 34396/2001
Non integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani sul falso presupposto che l'animale non sia il proprio, ma abbia origine randagia, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia.
Cass. civ. n. 9905/1999
In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'«incrudelimento» può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali «in condizioni incompatibile con la loro natura», pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).
Cass. civ. n. 9668/1999
In tema di maltrattamento di animali, l'incrudelimento presuppone concettualmente l'assenza di giustificato motivo da parte dell'agente: la crudeltà è di per sé caratterizzata dall'assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano, quindi, nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di crudeltà intesa come espressione di particolare compiacimento o di insensibilità.
Cass. civ. n. 8890/1999
La L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall'art. 727 c.p., che modificato della L. 22 novembre 1993, n. 473, ha ampliato notevolmente la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio, sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro legittimità, anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla L. n. 473 del 1993. (Fattispecie in cui la S.C. — in applicazione del principio di cui in massima — ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 727 c.p., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto strattonato dalla fune cui è legato, pratica consentita dalla L. n. 157 del 1992).
Cass. civ. n. 8512/1999
L'utilizzo di buoi per una corsa di carri trainati dagli stessi, e stimolati con pungoli ed aste vietati, integra gli estremi del reato di cui all'art. 727 c.p. (La Corte ha in tale ipotesi ravvisato l'elemento soggettivo nei fini esclusivamente ludici del fatto).