Cass. pen. n. 9905 del 4 agosto 1999
Testo massima n. 1
In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'«incrudelimento» può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali «in condizioni incompatibile con la loro natura», pure prevista dall'art. 727 c.p., può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi; precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).
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