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Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti , anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

Soggiace all’ammenda fino a centotre euro chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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