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Art. 18 — Costituzione

Art. 18 — Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [ 2, 39, 49 ], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [ 14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp.fin. ].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [ XII disp.fin.; 270 c.p.; 210 T.U.L.P.S. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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