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Art. 2 — Costituzione

Art. 2 — Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [ 4, 13 ss. ], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [ 18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss. ], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [ 4, 23, 4144, 5254; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3 ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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