Art. 20 – Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [20] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale