Art. 27 – Costituzione
La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.].
L'imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Un diritto costituzionale non è solo un principio: può essere fatto valere in giudizio, ma attraverso strumenti e percorsi diversi a seconda del caso.
- Molte controversie civili, lavoristiche e amministrative trovano il loro fondamento nella Costituzione, anche quando non è richiamata espressamente.
- La rilevanza costituzionale di una questione può incidere sull’esito del giudizio, orientando l’interpretazione delle norme ordinarie.
- L’applicazione concreta di un articolo dipende dall’interpretazione della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza, che ne definiscono limiti ed effetti.
- Far valere un profilo costituzionale richiede un’impostazione precisa: senza una corretta qualificazione, il diritto resta solo teorico.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi