Art. 17 – Codice penale – Pene principali: specie

Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l'ergastolo [22];
3) la reclusione [23];
4) la multa [24].

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto [25];
2) l'ammenda [26].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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