Art. 17 – Codice penale – Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l'ergastolo [22];
3) la reclusione [23];
4) la multa [24].
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l'arresto [25];
2) l'ammenda [26].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 31753/2024
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 22591/2024
In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concesso una seconda volta nel solo caso in cui il reato per cui si procede risulti commesso antecedentemente alla condanna rispetto alla quale esso è già stato riconosciuto. (Conf.: n. 2653 del 1986,
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 14653/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 637/2024
In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell'art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all'accesso alle misure alternative, deve essere inteso non come l'avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa.
Cass. civ. n. 36866/2023
In tema di revoca dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio in oggetto un qualsiasi segmento del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso accertato nell'anno 2003 fino alla data del 30 novembre 2007).
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 26348/2023
In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo previgente alla modifica di cui al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), la mancata richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, del parere al Comitato provinciale per l'ordine a la sicurezza pubblica non comporta la nullità della decisione, imponendo, tuttavia, un onere motivazionale rafforzato sull'insussistenza di collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata. (Diff.: n. 1095 del 09/03/1992,
Cass. civ. n. 24362/2023
In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. (Conf.: n. 560 del 1995,
Cass. civ. n. 12361/2023
In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cass. civ. n. 5494/2023
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.
Cass. pen. n. 28579/2022
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità.
Cass. pen. n. 43711/2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.
Cass. pen. n. 7337/2006
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 72 cod.pen. - in relazione agli artt. 17 e 22 stesso codice - per contrasto con gli articoli 27 comma terzo e 31 comma secondo della Costituzione, laddove si prevede l'irrogazione della pena dell'ergastolo a soggetti "quasi minorenni" (cioè di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno), atteso che il "giovane adulto" rientra comunque tra i soggetti i quali hanno raggiunto la maggiore età, che rappresenta il limite oltre il quale il soggetto consegue tutti i diritti e tutti i doveri e le responsabilità connesse con l'età adulta.
Corte cost. n. 168/1994
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, l'art. 17 del codice penale, nella parte in cui non esclude l'applicabilità della pena dell'ergastolo nei riguardi dei minorenni.