Art. 38 – Costituzione

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.].
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Un diritto costituzionale non è solo un principio: può essere fatto valere in giudizio, ma attraverso strumenti e percorsi diversi a seconda del caso.
  • Molte controversie civili, lavoristiche e amministrative trovano il loro fondamento nella Costituzione, anche quando non è richiamata espressamente.
  • La rilevanza costituzionale di una questione può incidere sull’esito del giudizio, orientando l’interpretazione delle norme ordinarie.
  • L’applicazione concreta di un articolo dipende dall’interpretazione della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza, che ne definiscono limiti ed effetti.
  • Far valere un profilo costituzionale richiede un’impostazione precisa: senza una corretta qualificazione, il diritto resta solo teorico.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale