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Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del DL. 6.7.2011 n. 98 convertito con modificazioni in L. 15.7.2011 n. 111

Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del DL. 6.7.2011 n. 98 convertito con modificazioni in L. 15.7.2011 n. 111

Il 30 novembre 2011 è scaduto il termine ultimo per il primo adempimento cui sono tenuti i contribuenti che intendevano usufruire della chiusura agevolata delle liti pendenti.
Con il Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, è stata reintrodotta all’art. 39, comma 12, la disciplina sulla definizione delle cd. liti fiscali “minori”.
La norma contiene un espresso rinvio alla disciplina dettata per l’analogo istituto dall’art. 16 della Legge 27 dicembre del 2002 n. 289 e riguarda la definizione agevolata di tutte le liti fiscali di importo non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, instaurate con l’Agenzia delle Entrate e ancora pendenti al 1° maggio 2011.
Tale misura ha la finalità di favorire la pronta risoluzione delle controversie tributarie con  l’Agenzia delle Entrate, riducendo, in tal modo, il numero delle pendenze giudiziarie.

In particolare, la nuova normativa prevede che le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, se di valore non superiore a 20.000 euro, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme stabilite ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 289/2002.
Il  versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione  entro il 30 novembre e la presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012 (02 aprile 2012, perché il 31 marzo cade di sabato).
In merito all’ importo da versare, esso sarà commisurato al valore della lite. Schematicamente le somme da versare sono le seguenti:
a)    150 euro se il valore della lite non supera 2.000 euro;
b)    qualora, invece, il valore della lite superi 2.000 euro:
–    10% del valore se l’ultima o unica sentenza è favorevole al contribuente;
–    50% del valore se l’ultima o unica sentenza è favorevole all’Agenzia;
–    30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza;
–    se la sentenza è parzialmente favorevole al contribuente:
– 10% sulla parte definita dalla Commissione Tributaria;
– 50% sulla differenza tra accertato e definito.
E’ opportuno precisare che la definizione si perfeziona non con il semplice pagamento delle somme dovute, ma solo se ad esso segue la presentazione della domanda entro il predetto termine.
E ancora è utile sottolineare che i contribuenti, che chiudono le liti con il Fisco, dopo aver eseguito il pagamento, chiedano all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale competente, di effettuare lo sgravio delle eventuali somme iscritte a ruolo. Questo perché l’Agente della riscossione è estraneo alla definizione effettuata e, quindi, potrebbe pretendere il pagamento delle somme iscritte a ruolo con cartella di pagamento. Pertanto, sarebbe opportuno comunicare con una semplice lettera all’ufficio delle Entrate e, per conoscenza, al competente Agente della riscossione, che il contribuente ha definito la lite.
Il citato art. 39 D.L. n. 98/2011, sia pure operando un ampio rinvio al predetto articolo 16 della Legge n. 289/2002, se ne differenzia tuttavia per taluni aspetti.
Prima di tutto, la possibilità di definizione è limitata alle sole controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mentre la precedente definizione operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato (incluse, quindi, le altre Agenzie fiscali: Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio).
In secondo luogo, il valore delle liti non deve superare i 20.000 euro, mentre per la precedente definizione non vi erano limiti di valore.
In terzo luogo, vista l’esiguità delle somme dovute, è escluso il pagamento rateale degli importi dovuti in base alla definizione delle liti minori.

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