Avvocato.it

Diritto camerale e compatibilità con la normativa comunitaria: rinvio alla Corte di Giustizia Europea

Diritto camerale e compatibilità con la normativa comunitaria: rinvio alla Corte di Giustizia Europea

“I diritti camerali annuali per l’iscrizione al registro delle imprese non sono un’imposta indiretta e, dunque, non sono vietati dalla Direttiva Ue 2008/7 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) che impone agli Stati membri di non applicare imposte indirette sulla registrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio dell’ attività di una società di capitali.”
Sono queste le conclusioni presentate il 12 gennaio 2012 cui è giunto l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Juliane Kokott, cui si era rivolta la sezione fallimentare del Tribunale di Cosenza dopo che la locale Camera di Commercio aveva chiesto l’ammissione al passivo nel fallimento di una società (Grillo Star) del credito di 200 euro dovuto dall’ impresa per la quota annuale.

E’ questo uno spunto per tornare ad analizzare una questione sorta da qualche tempo sulla compatibilità o meno del diritto camerale italiano con la normativa comunitaria.

Si precisa da subito che su tale questione non si riscontrano ancora utili dimostrazioni di interesse da parte tanto della dottrina quanto della giurisprudenza nazionale.
In primo luogo, l’articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 stabilisce che il diritto camerale annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Al fine di valutare la compatibilità comunitaria dell’articolo 18 della legge n. 580/1993, disciplinante, appunto, il versamento del diritto annuale, dovrà in particolare aversi riguardo a due delle disposizioni della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008 n. 7 : l’art. 5, comma 1, lettera c), e l’art. 6, comma 1, lettera e).
L’ art. 5, comma 1, lett. c) della Direttiva sopra citata dispone che gli Stati membri non possano assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposizione indiretta, tra l’altro, per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica. Peraltro, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) possono essere applicati diritti di carattere remunerativo.

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze