Art. 41 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Riferimento normativo non riconosciuto.