Art. 42 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.

I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

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