Art. 48 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere:
1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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