Art. 66 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Riferimento normativo non riconosciuto.