Art. 67 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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