Art. 89 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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