Art. 167 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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