Art. 167 bis – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'art. 598 bis del c.p.p., contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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