Art. 179 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.

2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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