Art. 180 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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