Art. 197 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall'articolo 544 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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