Art. 198 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:
a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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