Art. 24 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale