15 Dic Art. 25 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione I – Disposizioni relative al libro i
[Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto.
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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[ABROGATO] – Note non presenti
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