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Art. 25 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 25 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[ABROGATO] – Note non presenti
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