Art. 84 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta da atto pubblico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 631/2025
In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 25409/2024
La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.
Cass. civ. n. 21506/2024
Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.
Cass. civ. n. 21479/2024
I parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Cass. civ. n. 19806/2024
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).
Cass. civ. n. 14172/2024
La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).
Cass. civ. n. 13636/2024
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 8793/2024
In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 4082/2024
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".
Cass. civ. n. 3606/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 34530/2023
Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.
Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Cass. civ. n. 31101/2023
In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.
Cass. civ. n. 28427/2023
Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 26356/2023
E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.
Cass. civ. n. 20447/2023
In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare o non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.
Cass. civ. n. 14209/2023
La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".
Cass. civ. n. 8541/2023
GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento. Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 4595/2023
In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite "ipso iure" alla "fiscal unit", la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all' art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR, esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, TUIR.
Cass. civ. n. 1765/2023
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.