Art. 118 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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