Art. 119 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.