Art. 148 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi è stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 966 del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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