Art. 149 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell'articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 300/2025
In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.
Cass. civ. n. 24198/2024
In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.
Cass. civ. n. 18623/2024
L'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 12663/2024
In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 5733/2024
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la partecipazione all'attività e alla decisione conclusiva dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4864/2024
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..
Cass. civ. n. 35570/2023
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Cass. civ. n. 34400/2023
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).
Cass. civ. n. 32514/2023
In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.
Cass. civ. n. 32091/2023
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Cass. civ. n. 27892/2023
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 26402/2023
In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).
Cass. civ. n. 24872/2023
In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).
Cass. civ. n. 24799/2023
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 23817/2023
In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.
Cass. civ. n. 23400/2023
In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.
Cass. civ. n. 22095/2023
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Cass. civ. n. 14895/2023
In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 4994/2023
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Cass. civ. n. 2064/2023
Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).
Cass. civ. n. 1686/2023
La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Cass. civ. n. 1519/2023
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.