Art. 160 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23351/2024
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).
Cass. civ. n. 17962/2024
In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità. (Fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 9395/2024
L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. n. 8252/2024
La notificazione dell'atto di citazione eseguita nell'ufficio ubicato nel comune di residenza risultante dai registri anagrafici è nulla, per violazione dell'ordine tassativo dei luoghi cui all'art. 139 c.p.c., allorquando il trasferimento altrove del destinatario risulti ritualmente denunciato ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., cioè attraverso una doppia dichiarazione, opponibile ai terzi di buona fede, perché fatta sia al comune di provenienza, con indicazione del luogo in cui s'intende fissare la nuova dimora abituale, sia a quello di destinazione, e detto vizio non può essere sanato se non dalla costituzione in giudizio del convenuto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in applicazione del criterio del raggiungimento dello scopo, aveva escluso la nullità della notificazione eseguita nelle mani del collega di ufficio della parte convenuta, ma senza osservare l'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., che imponeva di preferire quello di nuova residenza).
Cass. civ. n. 4946/2024
In tema di imposta di registro, anche in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986 (cd. TUR), la sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia ex art. 160, comma 2, n. 1), l.fall., è assoggettata all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. f), della tariffa I, allegata al d.P.R. n. 634 del 1972 (applicabile ratione temporis), non essendo tale atto sussumibile in alcuna altra delle ipotesi contemplate nelle precedenti lettere, dalla a) alla d), del predetto art. 8.
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 35423/2023
In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.
Cass. civ. n. 28425/2023
Ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notificazione della sentenza impugnata (salvo il caso in cui la nullità riguardi la persona alla quale debba essere consegnato l'atto o se vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna o sulla data), in mancanza della quale il termine breve non decorre.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 26803/2023
In tema di prescrizione, rientra nel novero degli atti che ne interrompono il corso anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 22095/2023
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Cass. civ. n. 17106/2023
In tema di concordato preventivo, la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura.
Cass. civ. n. 17103/2023
In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.