Art. 171 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10719/2024
In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.
Cass. civ. n. 10479/2024
In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..
Cass. civ. n. 7315/2024
In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.