Art. 170 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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