Art. 1 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1° alle «pene criminali» la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2° alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3° alle «pene di polizia» le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.

Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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