Art. 2 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «crimini» per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale