Art. 2 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «crimini» per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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