Art. 27 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE