Art. 28 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
La disposizione dell'articolo 97 del codice penale si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'attuazione di esso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 46473/2023
L'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 317-bis cod. pen. nel caso di condanna per i delitti di peculato e di concussione, deve essere applicata anche nel caso di delitto solo tentato, essendo sussistenti, anche in tale ipotesi, le esigenze a presidio delle quali è funzionale la pena accessoria.