26 Mag Esame avvocato: annullata d’ufficio la prova scritta se identica ad altro candidato
Se la prova scritta prevista all’esame di abilitazione forense è identica a quella di un altro candidato deve essere annullata d’ufficio. Lo ha stabilito il Tar della Campania con la sentenza n. 7848 del 21 maggio 2010 con la quale ha altresì precisato che non è necessario risalire a chi ha effettivamente copiato poiché l’art. 23, ultimo comma del R.D. n. 37/1934, nella parte in cui prevede l’annullamento degli elaborati copiati, si riferisce non solo «all’ipotesi che questa conformità sia conseguente all’utilizzo di una fonte comune, ma anche al caso in cui uno dei candidati abbia consentito o anche solo tollerato che il suo elaborato fosse copiato da altri».
Il caso
All’esame di abilitazione per il conseguimento del titolo di avvocato l’elaborato scritto di un candidato era risultato simile a quello di altri aspiranti avvocati sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista formale e strutturale. La commissione esaminatrice aveva così deciso di annullare d’ufficio la prova per tutti i candidati coinvolti.
Contro detta decisione uno degli aspiranti avvocati aveva presentato ricorso innanzi al Tar competente sostenendo, tra l’altro, che non era stato eseguito alcun accertamento in merito all’identità del candidato che aveva realmente copiato il compito.
Il Tar Campania con la suddetta decisione ha così respinto il ricorso sottolineando come per l’annullamento, a causa di un plagio, del compito scritto previsto per l’esame di abilitazione alla professione forense non è necessario identificare il soggetto attivo del plagio proprio in virtù dell’art. 23, ult. comma, R.D. n. 37/1934.