Avvocato.it

E’ inesistente la notifica per posta fatta da Equitalia

E’ inesistente la notifica per posta fatta da Equitalia

Introduzione – 1. Legislazione – 2. La “conoscenza legale” degli atti: i soggetti e le fasi della notifica – 3 La notifica per posta o “diretta” – 4 I soggetti abilitati alla notifica – 5. I vizi della notifica: nullità e inesistenza – 6. Giurisprudenza – 7. Conclusioni

Introduzione.
La problematica giuridica e processuale circa l’inesistenza della notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia si è notevolmente riaccesa a seguito della pubblicazione dell’interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (n. 33/07/12 pronunciata il 09.11.2011 e depositata in segreteria il 13.04.2012, sez. 7 – Presidente e relatore Dott. Marini Lionello, di ben 66 pagine), che con attenta analisi giuridica e giurisprudenziale, in accoglimento del ricorso introduttivo, ha totalmente annullato la cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.
La citata sentenza è da apprezzare non solo per i corretti riferimenti normativi e per la lucida analisi giuridica ma, soprattutto, perché ha saputo ben inquadrare il problema, riconducendolo nel corretto alveo legislativo.
A questo punto, al fine di ribadire la battaglia di chi scrive, condotta dal 2009 fino ad oggi, circa l’impossibilità giuridica della notifica diretta per posta da parte di Equitalia, si ritiene opportuno, in questa sede, ripercorrere ed analizzare le singole questioni giuridiche.

1. Legislazione
Al fine di poter chiarire in modo univoco l’argomento in esame, risulta opportuno compiere un excursus storico per evidenziare che la fonte normativa in tema di notifiche per posta, risiede nel disposto di cui all’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”.
La norma in esame, nel corso degli anni, ha subìto le seguenti formulazioni:
a)   dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:
“la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”;

b)   dal 1° luglio 1999 sino all’08.06.2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;

c)   dal 09.06.2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001):
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze