Art. 3 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1607/1995
Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del programma radiofonico non può pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile 1941 n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui l'opera collettiva è composta. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), citata legge sul diritto di autore). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1607 del 12 dicembre 1995