Art. 4 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11464/2015
L'opera derivata, cui l'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria dà diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il cd. principio di reversione degli utili, cioè quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell'opera derivata a seguito del suo sfruttamento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11464 del 3 giugno 2015
Cass. civ. n. 559/2001
In tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta "edizione critica" - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell'art. 4 l. n. 633 del 1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l'opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell'intento artistico che propone, dell'ordinaria fruibilità come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla l. n. 154 del 1997, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del già citato art. 4 della legge d'autore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 559 del 17 gennaio 2001