Art. 32 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24972/2011
La estensione a cinquanta anni dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, disposta dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che ha modificato l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, trova applicazione a tutte le opere ancora protette al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. citato e non, invece, alle opere che, a quella data, erano già cadute in pubblico dominio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24972 del 25 novembre 2011
Cass. civ. n. 9326/1993
Al periodo di durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, stabilito dall'art. 32 l. 22 aprile 1941 n. 633, mod. dall'art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, in 50 anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre 5 anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta, vanno aggiunti la proroga di 6 anni disposta dal d.lg.lt 20 luglio 1945 n. 440 per tutte le opere dell'ingegno e la sospensione disposta dall'all. XV al trattato di pace reso esecutivo in Italia con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n. 1430, dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del trattato medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9326 del 4 settembre 1993