Art. 40 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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