Art. 41 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 13664/2004
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della L. 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in relazione ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto, se il saggio destinato al periodico non è eguale all'articolo del quotidiano, non è per questo eguale al libro, giacché va a comporre una pubblicazione complessa, che pone comunque necessità di coordinamento tra saggi diversi e dunque di linea editoriale, risolvibile con l'esercizio del potere del direttore, come avviene in forza dell'art. 41 l.d.a., L. 22 aprile 1941, n. 633, cosicché non è affatto irragionevole né discriminatorio sotto il profilo dei poteri di intervento del direttore dell'opera che la legge non abbia equiparato il regime del diritto del suo autore a quello dell'autore del libro. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13664 del 22 luglio 2004