Art. 55 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1758/1997
In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell'autore per la esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli art. 52, 55 e 60 sussiste esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale questa non si estende alle emittenti private. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1758 del 28 novembre 1997